Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo totale, degli stanziamenti dei capitoli 144 (lire 7 milioni) e 196 (lire 7 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 6 febbraio 1952
