Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche a tutte le attivita' e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, ivi comprese le attivita' del personale della segreteria organizzativa ed esecutiva.
Testo vigente dal 16 agosto 1978
