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L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui. Al maggior onere di lire ventitre' milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 giugno 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-23;239~art3 · fonte su Normattiva