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[1]Per le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, le cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei pubblici registri immobiliari e' dovuta un'imposta nella misura e giusta le norme stabilite dalla presente legge.

[2]L'imposta e' proporzionale o graduale o fissa.

[3]L'imposta proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni; alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprieta' di immobili o di diritti capaci d'ipoteca; agli annotamenti per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte, per cancellazione o riduzione d'ipoteca o pegno, per restrizione d'ipoteca.

[4]L'imposta graduale si applica agli annotamenti per trasferimenti di crediti a causa di morte; agli annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorita' o di ordine ipotecario.

[5]L'imposta fissa si applica alle altre formalita' ipotecarie ed anche a quelle sopra indicate nei casi determinati dalla legge.

[6]La Tabella A dell'annessa tariffa delle imposte ipotecarie determina i limiti di applicazione e la misura dell'imposta.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art1 · fonte del testo