Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 156 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, le cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei pubblici registri immobiliari e' dovuta un'imposta nella misura e giusta le norme stabilite dalla presente legge.
tolto: L'imposta e' proporzionale o graduale o fissa.
tolto: L'imposta proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni; alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprieta' di immobili o di diritti capaci d'ipoteca; agli annotamenti per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte, per cancellazione o riduzione d'ipoteca o pegno, per restrizione d'ipoteca.
tolto: L'imposta graduale si applica agli annotamenti per trasferimenti di crediti a causa di morte; agli annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorita' o di ordine ipotecario.
tolto: L'imposta fissa si applica alle altre formalita' ipotecarie ed anche a quelle sopra indicate nei casi determinati dalla legge.
tolto: La Tabella A dell'annessa tariffa delle imposte ipotecarie determina i limiti di applicazione e la misura dell'imposta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art1 · fonte del testo