Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 156 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Per le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, le cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei pubblici registri immobiliari e' dovuta un'imposta nella misura e giusta le norme stabilite dalla presente legge.

tolto: L'imposta e' proporzionale o graduale o fissa.

tolto: L'imposta proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni; alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprieta' di immobili o di diritti capaci d'ipoteca; agli annotamenti per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte, per cancellazione o riduzione d'ipoteca o pegno, per restrizione d'ipoteca.

tolto: L'imposta graduale si applica agli annotamenti per trasferimenti di crediti a causa di morte; agli annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorita' o di ordine ipotecario.

tolto: L'imposta fissa si applica alle altre formalita' ipotecarie ed anche a quelle sopra indicate nei casi determinati dalla legge.

tolto: La Tabella A dell'annessa tariffa delle imposte ipotecarie determina i limiti di applicazione e la misura dell'imposta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art1 · fonte del testo