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[1]Le imposte che a norma dell'art. 7 debbono pagarsi agli uffici dei registri immobiliari si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la formalita'.

[2]Quelle invece che a norma dello stesso art. 7 debbono pagarsi agli uffici del registro si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la registrazione.

[3]Col decorso di tre anni dal pagamento dell'imposta si prescrive tanto l'azione della finanza per il supplemento di imposte, quanto l'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art13 · fonte del testo