Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le imposte che a norma dell'art. 7 debbono pagarsi agli uffici dei registri immobiliari si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la formalita'.
tolto: Quelle invece che a norma dello stesso art. 7 debbono pagarsi agli uffici del registro si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la registrazione.
tolto: Col decorso di tre anni dal pagamento dell'imposta si prescrive tanto l'azione della finanza per il supplemento di imposte, quanto l'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art13 · fonte del testo