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[1]Sono da eseguirsi gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di imposta, le formalita' richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando la imposta non debba da altri essere soddisfatta.

[2]La stessa esenzione e' estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti o diritti.

[3]La tariffa Tabella C annessa alla presente legge indica le formalita' da eseguirsi gratuitamente in virtu' di leggi speciali.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art17 · fonte del testo