Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
[1]Sono da eseguirsi gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di imposta, le formalita' richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando la imposta non debba da altri essere soddisfatta.
[2]La stessa esenzione e' estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti o diritti.
[3]La tariffa Tabella C annessa alla presente legge indica le formalita' da eseguirsi gratuitamente in virtu' di leggi speciali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
