I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata. Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).

Testo vigente dal 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;545~art6 · fonte su Normattiva