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[1]Nel determinare l'imposta proporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca e' presa.

[2]Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi nell'ammontare dichiarato nella nota in doppio esemplare prescritta dall'art. 2839 del Codice civile.

[3]Se gli interessi risultano indicati soltanto nella misura, la somma imponibile si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.

[4]Le stesse norme si applicano per determinare l'imposta graduale.

[5]Per le rinnovazioni l'imposta e' dovuta sulla somma per cui la iscrizione e' rinnovata.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art2 · fonte del testo