Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 94 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nel determinare l'imposta proporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca e' presa.
tolto: Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi nell'ammontare dichiarato nella nota in doppio esemplare prescritta dall'art. 2839 del Codice civile.
tolto: Se gli interessi risultano indicati soltanto nella misura, la somma imponibile si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.
tolto: Le stesse norme si applicano per determinare l'imposta graduale.
tolto: Per le rinnovazioni l'imposta e' dovuta sulla somma per cui la iscrizione e' rinnovata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art2 · fonte del testo