Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 134 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Chi omette, nel termine fissato dall'art. 7 della presente legge, di pagare le imposte di trascrizione di cui agli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (Tabella A), incorre in una sopratassa corrispondente al 24 per cento dell'imposta, col minimo di lire due.

tolto: Chi non richiede nei termini stabiliti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, le formalita' di trascrizione o di annotamento, soggette ad imposta fissa, incorre in una sopratassa uguale all'ammontare dell'imposta aumentata di un quinto.

tolto: Tali sopratasse sono ridotte alla meta' del loro ammontare, col minimo di lire due, qualora il pagamento delle somme dovute sia eseguito prima della notifica dell'ingiunzione.

tolto: Le medesime sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di lire due, qualora il pagamento avvenga non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art23 · fonte del testo