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[1]Chi omette, nel termine fissato dall'art. 7 della presente legge, di pagare le imposte di trascrizione di cui agli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (Tabella A), incorre in una sopratassa corrispondente al 24 per cento dell'imposta, col minimo di lire due.
[2]Chi non richiede nei termini stabiliti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, le formalita' di trascrizione o di annotamento, soggette ad imposta fissa, incorre in una sopratassa uguale all'ammontare dell'imposta aumentata di un quinto.
[3]Tali sopratasse sono ridotte alla meta' del loro ammontare, col minimo di lire due, qualora il pagamento delle somme dovute sia eseguito prima della notifica dell'ingiunzione.
[4]Le medesime sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di lire due, qualora il pagamento avvenga non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
