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[1]Incorrono nella pena pecuniaria da lire dodici a lire sessanta:

  • 1)le parti che, nel prescritto termine di trenta giorni non richiedono la trascrizione degli atti e sentenze indicati al primo comma dell'art. 7 della presente legge ed ogni altra trascrizione non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito;
  • 2)il procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che non richiede la trascrizione del certificato di denunziata successione nel termine di trenta giorni fissato dall'art. 19 della presente legge;
  • 3)i conservatori dei registri immobiliari, i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali che non osservano alcuna delle prescrizioni dell'art. 9 della presente legge.

[2]Per l'accertamento delle cennate infrazioni si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art24 · fonte del testo