Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facolta' di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotameno, nonche' le domande di certificati ipotecari, quando ne siano richieste dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto degli articoli 2647 e 2834 del Codice civile.

tolto: Le note e domande compilate in tali casi dalle conservatorie dei registri immobiliari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.

tolto: E' pero' vietato alle conservatorie anzidette di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2853 del ditto Codice.

tolto: Le note compilate dalle conservatorie stesse non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non siano firmate dal conservatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art26 · fonte del testo