Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facolta' di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotameno, nonche' le domande di certificati ipotecari, quando ne siano richieste dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto degli articoli 2647 e 2834 del Codice civile.
tolto: Le note e domande compilate in tali casi dalle conservatorie dei registri immobiliari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.
tolto: E' pero' vietato alle conservatorie anzidette di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2853 del ditto Codice.
tolto: Le note compilate dalle conservatorie stesse non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non siano firmate dal conservatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art26 · fonte del testo