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[1]Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facolta' di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotameno, nonche' le domande di certificati ipotecari, quando ne siano richieste dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto degli articoli 2647 e 2834 del Codice civile.

[2]Le note e domande compilate in tali casi dalle conservatorie dei registri immobiliari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilita'.

[3]E' pero' vietato alle conservatorie anzidette di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2853 del ditto Codice.

[4]Le note compilate dalle conservatorie stesse non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non siano firmate dal conservatore.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art26 · fonte del testo