Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. 147 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalita', delle annotazioni e dei documenti depositati nella conservatoria dei registri immobiliari il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta. E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalita'.
tolto: Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.
tolto: Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardano operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.
tolto: Rimangono salve le vigenti norme circa la forma e le modalita' delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffici governativi e di esattori delle imposte dirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art28 · fonte del testo