Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalita', delle annotazioni e dei documenti depositati nella conservatoria dei registri immobiliari il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta. E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalita'.

[2]Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

[3]Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardano operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.

[4]Rimangono salve le vigenti norme circa la forma e le modalita' delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffici governativi e di esattori delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art28 · fonte del testo