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[1]Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalita', delle annotazioni e dei documenti depositati nella conservatoria dei registri immobiliari il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta. E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalita'.
[2]Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.
[3]Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardano operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.
[4]Rimangono salve le vigenti norme circa la forma e le modalita' delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffici governativi e di esattori delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025
