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[1]I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

[2]Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art33 · fonte del testo