Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. 106 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Senza pregiudizio dell'azione penale e dei diritti competenti ai terzi a norma delle leggi vigenti e salvo l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 2682 del Codice civile, nonche' delle punizioni disciplinari alle quali possono andare soggetti, a norma del vigente stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i conservatori dei registri immobiliari quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nell'adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano altre gravi irregolarita', possono essere trasferiti ad altra conservatoria dei registri immobiliari di minore importanza, con decreto del Ministro per le finanze, udito il Consiglio di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art44 · fonte del testo