Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Sono a carico del conservatore tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennita' al gerente.

[2]Agli effetti della determinazione del diritto erariale di cui all'articolo successivo, l'ammontare delle suddette spese d'ufficio e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art37 · fonte del testo