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[1]Sono a carico del conservatore tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennita' al gerente.
[2]Agli effetti della determinazione del diritto erariale di cui all'articolo successivo, l'ammontare delle suddette spese d'ufficio e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 25 novembre 1973
