Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 28, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché dell'art. 2675 cod. civ. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, per cui detta normativa, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria; responsabilità addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) perché estesa alla colpa lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è infatti sopravvenuta la legge 21 gennaio 1983, n. 22, che, con l'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., con l'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e con l'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, il che comporta la necessità di un riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua delle nuove citate disposizioni.
Art. 2675 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 36 cost.