Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Le spese previste dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 133/1983

    Altra decisione
    5 maggio 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 28, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché dell'art. 2675 cod. civ. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, per cui detta normativa, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria; responsabilità addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) perché estesa alla colpa lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è infatti sopravvenuta la legge 21 gennaio 1983, n. 22, che, con l'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., con l'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e con l'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, il che comporta la necessità di un riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua delle nuove citate disposizioni.

    Art. 2675 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art15 · fonte su Normattiva