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[1]Quando gli atti o le sentenze, di cui si opera la trascrizione, anche se non trasferiscono la proprieta' di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca, contengono piu' contratti o piu' disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante imposte, da liquidarsi distintamente, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

[2]Nel determinare l'imposta sulle trascrizioni di atti o sentenze contenenti trasferimento di proprieta' di immobili o di diritti capaci d'ipoteca e sulle trascrizioni di certificati di denunziata successione concernenti i suddetti beni, si ha riguardo al valore su cui si applica l'imposta di registro o di successione.

[3]Per gli atti contenenti donazione di beni della specie sopra indicata, esenti da imposta progressiva o proporzionale di registro, l'imposta di trascrizione si determina avendo riguardo al valore accertato nei modi stabiliti dalla legge sulle imposte di registro.

[4]L'imposta sulle trascrizioni dei certificati di denunziata successione, relativi a successioni esenti dalla imposta di trasferimento, si determina in base al valore che per la stessa imposta di trascrizione e' stato accertato nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art4 · fonte del testo