Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 185 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando gli atti o le sentenze, di cui si opera la trascrizione, anche se non trasferiscono la proprieta' di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca, contengono piu' contratti o piu' disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante imposte, da liquidarsi distintamente, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.
tolto: Nel determinare l'imposta sulle trascrizioni di atti o sentenze contenenti trasferimento di proprieta' di immobili o di diritti capaci d'ipoteca e sulle trascrizioni di certificati di denunziata successione concernenti i suddetti beni, si ha riguardo al valore su cui si applica l'imposta di registro o di successione.
tolto: Per gli atti contenenti donazione di beni della specie sopra indicata, esenti da imposta progressiva o proporzionale di registro, l'imposta di trascrizione si determina avendo riguardo al valore accertato nei modi stabiliti dalla legge sulle imposte di registro.
tolto: L'imposta sulle trascrizioni dei certificati di denunziata successione, relativi a successioni esenti dalla imposta di trasferimento, si determina in base al valore che per la stessa imposta di trascrizione e' stato accertato nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art4 · fonte del testo