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Senza pregiudizio dell'azione penale e dei diritti competenti ai terzi a norma delle leggi vigenti e salvo l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 2682 del Codice civile, nonche' delle punizioni disciplinari alle quali possono andare soggetti, a norma del vigente stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i conservatori dei registri immobiliari quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nell'adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano altre gravi irregolarita', possono essere trasferiti ad altra conservatoria dei registri immobiliari di minore importanza, con decreto del Ministro per le finanze, udito il Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art44 · fonte del testo