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[1]Le imposte contemplate dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (Tabella A), devono pagarsi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro e di successione.
[2]Agli stessi uffici devono pagarsi anche le imposte fisse dovute, per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza imponibile del diritto proporzionale, nonche' le sopratasse eventualmente applicabili a termini del primo comma dell'art. 23 della presente legge.
[3]Le altre imposte, sopratasse e pene pecuniarie debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento nei registri immobiliari.
[4]Per le trascrizioni dei certificati di denunziata successione, di cui agli articoli 18 e 19, gli uffici del registro devono riscuotere, oltre le imposte di trascrizione e le eventuali sopratasse, anche gli emolumenti dovuti ai conservatori, le tasse di bollo per le scritturazioni sui registri immobiliari nonche' ogni spesa per le copie dei documenti, da unire al certificato di denunziata successione, che non siano state presentate dalle parti.
[5]Per la trascrizione dei trasferimenti della nuda proprieta', per atto tra vivi a titolo gratuito o per successione, l'imposta di trascrizione e' dovuta sul valore della piena proprieta' e va liquidata e riscossa al momento della registrazione dell'atto o del pagamento dell'imposta di successione.
[6]Per la trascrizione dei trasferimenti della nuda proprieta', a titolo oneroso, l'imposta di trascrizione va liquidata e riscossa con le stesse norme vigenti in materia di imposte di registro.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
