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Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

  • a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
  • b)l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;
  • c)le indennita' eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art1 · fonte del testo