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Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
- a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;
- c)le indennita' eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
