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Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennita' annua indicata nell'allegata tabella B. Al professore di grado inferiore al 6° eventualmente incaricato dal Ministero degli affari esteri delle funzioni di direttore degli istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e' attribuita una indennita' di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B. L'indennita' non e' cumulabile con quella indicata nel precedente comma. Al personale di cui ai due precedenti commi, non spetta l'indennita' di carica stabilita dal disposto all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art12 · fonte del testo