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Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla meta' per un periodo successivo che non puo' in ogni caso superare i dieci giorni. Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente art. 13.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1570~art14 · fonte del testo