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Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla meta' per un periodo successivo che non puo' in ogni caso superare i dieci giorni. Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente art. 13.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
