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Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 e' attribuito soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettive. Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso e' ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori supplenti e incaricati e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari provvisori e incaricati. Per i professori supplenti e incaricati e per i maestri provvisori e incaricati assunti sul luogo la retribuzione e' fissata col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali d'insegnamento, in base alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministero del tesoro. Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione e' dovuta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 16 dicembre 2010
