[1]Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella: Misura del compenso Numero dagli annuo lordo incaricati L. 120.000........................................ 2.700 " 180.000........................................ 1.000 " 216.000........................................ 1.000 " 240.000........................................ 1.000 " 264.000........................................ 700 " 300.000........................................ 500 " 360.000........................................ 400

[2]Il compenso annuo sopra previsto e' suddiviso in tredici mensilita' da corrispondersi le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.

Testo vigente dal 6 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1015~art1 · fonte del testo