Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sara' corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, fissera' per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni localita' ed in base all'entita' del lavoro.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art13 · fonte del testo