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[1]La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addl 6 giugno 1939-XVII.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 1 luglio 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;891~art4 · fonte del testo