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All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare Livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;590~art1 · fonte su Normattiva