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Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperimento richiesto dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, come risulta modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e' sostituito dal giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la valutazione abbia luogo prima o dopo il termine del corso. I sergenti rinunciatari al trasferimento in servizio permanente sono collocati nella categoria di complemento e trattenuti in servizio per il soddisfacimento dell'obbligo assunto, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;590~art2 · fonte su Normattiva