Art. 14 — Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
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Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta' sociale," sono inserite le seguenti: "nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
- b)all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
- 2)nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
- 3)nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
- 4)nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
- 5)nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalita' di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
- c)nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
Testo vigente dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva