Art. 10
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Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi. La gestione dei fondi di cui al precedente comma e' demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010
