Onoranze ai Caduti in guerra
Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia, mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010
