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Le disposizioni della presente legge non si applicano al coniuge e ai parenti in linea retta, al fratello e a coloro che nei giudizi innanzi i pretori compaiano in qualita' di amministratori o di agenti, in virtu' di un mandato generale per tutti gli affari del mandante, rilasciato per atto pubblico, di data anteriore di tre mesi almeno all'inizio del giudizio.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010
