Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Allorché la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perché non più giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità; che la difficoltà di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, è divenuta già da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonché l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione, degli artt. 6, lett. b, e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), concernente il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali) e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle Preture), nella parte in cui dette norme concernono tale patrocinio. Invero trattasi di disposizioni dalla Corte già dichiarate illegittime. - S. n. 127/1985.
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È inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonché dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneità ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiché, nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 33 della Costituzione, degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture), questione già ritenuta non fondata con la sentenza n. 58 del 1963.
Art. 33 cost. · Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Le particolari forme di patrocinio previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dall'intera legge 28 giugno 1928, n. 1415 non richiedono una speciale preparazione tecnica e possono quindi essere esercitate anche da chi non abbia sostenuto l'esame di Stato. (È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1985 al 9 maggio 2025. 143 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera b) dell'articolo precedente, non potra' essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le Autorita' giudiziarie.
tolto: La domanda per l'abilitazione dovra', con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Sulla domanda pronunziera' il tribunale in Camera di consiglio, sentito il procuratore del Re ed il Consiglio di disciplina dei procuratori.
tolto: Degli iscritti presso ciascuna pretura sara' formato un albo, che sara' affisso nella sala di udienza.
tolto: L'abilitazione all'esercizio presso una pretura varra' anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art7 · fonte del testo