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Nei giudizi avanti i conciliatori, le competenze che possono liquidarsi ai mandatari delle parti, quando questi non siano laureati in legge, notai o procuratori o abilitati al patrocinio davanti i pretori, dovranno essere ridotte alla meta' degli onorari stabiliti nell'articolo 1 dell'unita tabella.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art11 · fonte del testo

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