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Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennita' dovute al patrocinatore nominato d'ufficio, saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010
