Art. 6 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Per ogni richiesta:
- a)di notificazione di un atto ad una o piu' persone;
- b)per iscrizione di una causa a ruolo e per la riassunzione fatta con biglietto;
- c)di certificati o di copie da rilasciarsi da pubblici uffici;
- d)d'inserzione nel giornale ufficiale o degli annunzi giudiziari o su altri giornali;
- e)di legalizzazione di documenti e pel loro deposito L. 3.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
