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Per ogni richiesta:

  • a)di notificazione di un atto ad una o piu' persone;
  • b)per iscrizione di una causa a ruolo e per la riassunzione fatta con biglietto;
  • c)di certificati o di copie da rilasciarsi da pubblici uffici;
  • d)d'inserzione nel giornale ufficiale o degli annunzi giudiziari o su altri giornali;
  • e)di legalizzazione di documenti e pel loro deposito L. 3.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~tabella-art6 · fonte del testo

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