Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1…
Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori
riuniti i procedimenti relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché d…
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dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara manifestamente inammiss…
Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 2 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 3 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture
È inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonché dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneità ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiché, nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 33 della Costituzione, degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture), questione già ritenuta non fondata con la sentenza n. 58 del 1963.
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Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal presidente del tribunale nel procedimento per l'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nell'albo dei patrocinatori legali della pretura a norma dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio 1901, n. 283. Infatti, in tale ipotesi, come risulta con sicurezza dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito necessario (ossia del titolo che da' diritto alla iscrizione), "ordina la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per l'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lett. b, delle persone aventi i requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge 283 del 1901.
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Le particolari forme di patrocinio previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dall'intera legge 28 giugno 1928, n. 1415 non richiedono una speciale preparazione tecnica e possono quindi essere esercitate anche da chi non abbia sostenuto l'esame di Stato. (È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1987 al 9 maggio 2025. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potra' soltanto essere assunta:
tolto: a) Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale.
tolto: b) Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art6 · fonte del testo