[1]Misura degli onorari quando non vi e' avvocato in causa o l'onorario di avvocato e' escluso.
[2]Quando non vi e' avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato non viene posto dal giudico a carico del soccombente a norma dell'articolo 449 del codice di procedura civile, gli onorari ed i diritti sono raddoppiati relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 9, 19 e 29 della tabella B.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
