Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.

Testo vigente dal 23 luglio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art3 · fonte del testo