Art. 9 — Determinazione del valore delle cause
[1]Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.
[2]((Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A)).
[3]Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.
[4]Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.
[5]Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Testo vigente dal 15 gennaio 1950
