[1]Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

[2]((Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A)).

[3]Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

[4]Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

[5]Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Testo vigente dal 15 gennaio 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. 6 parole tolte, 39 parole aggiunte.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le tolto: lire 50 aggiunto: L. 500.000 ma non tolto: le lire 150.000 aggiunto: i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art9 · fonte del testo