[1]Pluralita' di avvocati in causa.
[2]Se piu' avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli olio rari per l'opera prestata.
[3]Dalla parte soccombente sono dovuti, pero', gli onorari per un solo avvocato.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
