Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Art. 7 — Cause non giunte a compimento
Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.
Testo vigente dal 23 luglio 1942
