Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza, agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni. L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale. L'Opera nazionale e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e puo' valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali. Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza, e difesa da parte della Avvocatura dello Stato. Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art2 · fonte del testo